La vita dell'Ordine
si realizza nelle sue articolazioni periferiche, chiamate Luogotenenze, nel cui
ambito i candidati già selezionati vengono formati. Al loro interno è promossa e sviluppata la spiritualità dell'Ordine
la quale si rinnova nella fratellanza e nell'amore che unisce i suoi membri e viene apertamente testimoniata nella società nella
quale essi vivono.
Il diritto di istituire, suddividere, unire o altrimenti modificare la giurisdizione
territoriale delle Luogotenenze spetta in via esclusiva al Cardinale Gran
Maestro ed è esercitato d'intesa con la Presidenza del Gran Magistero. Prima dell'istituzione
è necessario ottenere l'approvazione scritta dell'Ordinario Diocesano o della Conferenza
Episcopale entro i cui confini la futura Luogotenenza sarà istituita.
Allo stesso modo, su proposta congiunta del Luogotenente e del Gran Priore
di Luogotenenza, con il beneplacito dell'Ordinario del luogo, possono essere
istituite Sezioni nell'ambito di ciascuna Luogotenenza e queste, a loro volta, possono essere
suddivise in Delegazioni Locali.
Il Cardinale Gran Maestro, per ragioni gravi e fondate, dopo essersi
consultato con la Presidenza del Gran Magistero, può sciogliere una Luogotenenza.
Ove possibile, i confini delle Luogotenenze, Sezioni e Delegazioni Locali, devono coincidere rispettivamente con quelli delle Conferenze Episcopali regionali,
Provincie ecclesiastiche e Chiese particolari.
Dallo Statuto dell'O.E.S.S.G. (Titolo IV - Art.25 - par.1-3)
I Luogotenenti sono
nominati tra i membri laici dell'Ordine dal Cardinale Gran Maestro, d'intesa
con il Governatore Generale, dopo essersi consultato con la Presidenza del Gran
Magistero e con le autorità della Chiesa locale. I Luogotenenti durano in
carica per quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
Il Cardinale Gran
Maestro, d'intesa con il Governatore Generale, per ragioni gravi e fondate, dopo essersi consultato con la Presidenza del Gran Magistero, può revocare la
nomina di un Luogotenente nel rispetto delle procedure previste dall'art.39 dello Statuto.
I Luogotenenti
dirigono le Luogotenenze a loro affidate con spirito di servizio, esercitando
la loro autorità in linea con le norme del Diritto canonico, dello Statuto e
del Regolamento Generale dell'Ordine.
I Luogotenenti sono responsabili della vita, della crescita spirituale e delle attività delle loro Luogotenenze; della selezione dei candidati; della formazione continua dei membri; dei contatti con la Geraarchia locale e della comunione ecclesiale dei membri; della raccolta di fondi da destinare agli aiuti caritatevoli a favore della Terra Santa; dell'organizzazione della riunione annuale di tutti i membri; della corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Ordine, delle direttive del Cardinale Gran Maestro, del Gran Magistero e del Governatore Generale.
A loro spetta la rappresentanza delle rispettive Luogotenenze di fronte alle autorità locali, ecclesiastiche e civili.
Dallo Statuto dell'O.E.S.S.G. (Titolo IV - Art.26 - par.1,2)
Il Gran Priore della Luogotenenza è nominato tra i membri ecclesiastici dell'Ordine,
preferibilmente con carattere episcopale, dal Cardinale Gran Maestro dopo aver consultato
l'Assessore, il Governatore Generale, il Luogotenente e le competenti autorità
della Chiesa locale. Il Gran Priore resta in carica per un periodo di quattro
anni e può essere riconfermato.
Il Gran Priore assiste il Luogotenente e coopera con lui nella direzione spirituale
della Luogotenenza, ne rappresenta la guida spirituale, impartisce direttive e
segue l'azione dei Priori delle Sezioni e Delegazioni locali.
Dallo Statuto dell'O.E.S.S.G. (Titolo IV - Art.27 - par.1,2)
Il Consiglio di Luogotenenza è organo consultivo che assiste il Luogotenente nella direzione della Luogotenenza, in particolar modo nello sviluppare la vita spirituale dei suoi membri, nel guidare la sua attività caritativa e nel curarne l'amministrazione.
I Luogotenenti istituiscono il Consiglio di Luogotenenza e, d'intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con l'approvazione della Presidenza del Gran Magistero, ne nominano i membri, di cui almeno tre quarti devono essere laici, in aggiunta ai seguenti membri che ne fanno parte ex officio:
a) Il Cancelliere della Luogotenenza
b) Il Tesoriere della Luogotenenza
c) Il Segretario della Luogotenenza
Dallo Statuto dell'O.E.S.S.G. (Titolo IV - Art.28 - par.1,2)
Il Cancelliere della Luogotenenza è nominato dal Luogotenente tra i membri laici
della Luogotenenza, d'intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con
l'approvazione della Presidenza del Gran Magistero.
Il Cancelliere della Luogotenenza risponde al Luogotenente ed ha il compito
di coadiuvarlo nell'amministrazione della Luogotenenza, rivedendo le richieste
di ammissione nell'Ordine, valutando l'attività dei singoli membri della
Luogotenenza e le eventuali promozioni. Egli, inoltre, sovrintende alle
attività di comunicazione della Luogotenenza.
Dallo Statuto dell'O.E.S.S.G. (Titolo IV - Art.29 - par.1,2)
Il Tesoriere della Luogotenenza è nominato dal Luogotenente tra i membri laici
della Luogotenenza, d'intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con
l'approvazione della Presidenza del Gran Magistero.
Il Tesoriere della Luogotenenza risponde al Luogotenente della amministrazione
degli affari economici della Luogotenenza. Tra i suoi compiti rientrano la gestione
delle proprietà, la redazione del bilancio preventivo annuale,
l'amministrazione delle risorse patrimoniali in linea con la previsione di
bilancio annuale approvata; cura altresì la preparazione del rendiconto
economico annuale della Luogotenenza.
Dallo Statuto dell'O.E.S.S.G. (Titolo IV - Art.30)
Il Segretario di Luogotenenza è nominato dal Luogotenente tra i membri
laici della Luogotenenza, d'intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con
l'approvazione della Presidenza del Gran Magistero.
Il Segretario di Luogotenenza risponde al Luogotenente e ha il compito di registrare
ed archiviare gli atti della Luogotenenza, di custodire i dati riguardanti i
membri, e di fornire assistenza amministrativa al Luogotenente ed al
Cancelliere di Luogotenenza.
Dallo Statuto dell'O.E.S.S.G. (Titolo IV - Art.31)
Su proposta congiunta del Luogotenente e del Gran Priore di Luogotenenza, con
il beneplacito dell'Ordinario del luogo, il Cardinale Gran Maestro, d'intesa
con il Governatore Generale, dopo essersi consultato con la Presidenza del Gran
Magistero, può autorizzare la suddivisione della Luogotenenza in Sezioni;
analogamente le Sezioni possono essere suddivise in Delegazioni Locali.
Le Sezioni sono dirette dai Presidi di Sezione e le Delegazioni Locali dai
Delegati Locali.
I Presidi di Sezione sono nominati
dal Luogotenente, d'intesa con il Gran Priore di Luogotenenza, sentito il
parere del competente Arcivescovo Metropolita e con l'approvazione della Presidenza
del Gran Magistero. I Delegati Locali sono nominati dal Luogotenente d'intesa
con il Priore di Sezione ed il Preside di Sezione, sentito il parere del
competente Ordinario Diocesano e con l'approvazione della Presidenza del Gran
Magistero.
II Luogotenente, per ragioni gravi e fondate, d'intesa con il Gran Priore
della Luogotenenza ed il Priore di Sezione, dopo aver informato la Presidenza
del Gran Magistero, può revocare la nomina di un Preside di Sezione e, previa
consultazione anche con il rispettivo Preside di Sezione, può revocare la
nomina di un Delegato Locale.
Dallo Statuto dell'O.E.S.S.G. (Titolo IV - Art.33 - par.1,2)
I Priori di Sezione e
Delegazione Locale sono nominati dal Luogotenente, d'intesa con il Gran Priore della Luogotenenza
e dopo aver ricevuto l'approvazione della Presidenza del Gran Magistero e del Cardinale
Gran Maestro.
I Priori di Sezione e di
Delegazione Locale collaborano con il loro rispettivo Preside di Sezione o Delegato Locale e rivestono il ruolo di guide spirituali della
Sezione o Delegazione Locale, dirigendone tutte le attività religiose.
II Luogotenente, per ragioni gravi e
fondate, in accordo con il Gran Priore della Luogotenenza, dopo aver informato la Presidenza del Gran Magistero e il
Cardinale Gran Maestro, può revocare la nomina di un Priore di Sezione e, dopo aver informato anche il
relativo Preside di Sezione, di un Priore di Delegazione Locale.
Dallo Statuto dell'O.E.S.S.G. (Titolo IV - Art.33 - par.4)